Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
dei costi delle agenzie, occorre garantire che questi costi non figurino anche su ulteriori fatture,IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet ossia che non vengano fatturati due volte agli Stati associati. Inoltre è previsto di coprire lalégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
maggior parte dei costi di funzionamento e di manutenzione generati a livello nazionale grazie agli emolumenti prelevati in maniera centrale. Occorre pertanto garantire anche il rimborso di questi costi agli Stati associati nel quadro del bilancio dell’UE. In questo contesto sorge peraltro l’interrogativo se gli Stati associati beneficino delle eventuali eccedenze legate alla riscossione di emolumenti e siano chiamati a partecipare finanziariamente alla copertura dei costi di esercizio in caso di deficit.
L’articolo 95 del regolamento prevede la conclusione di una convenzione aggiuntiva con gli Stati associali relativa alla loro partecipazione finanziaria. Su insistenza degli Stati associati, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno adottato, unitamente al testo del regolamento, una dichiarazione (giuridicamente non vincolante) che ingiunge alla Commissione europeo di sottoporre quanto prima possibile una proposta di convenzione aggiuntiva che disciplini la partecipazione finanziaria degli Stati associati a Schengen.
Il 15 giugno e il 21 settembre 2018 si sono svolti incontri esplorativi tra i quattro Stati associati a Schengen e la Commissione europea in merito ad aspetti aperti della partecipazione finanziaria degli Stati associati nel quadro dell’ETIAS. Tuttavia la Commissione europea ha ritenuto superfluo concludere una convenzione aggiuntiva, giacché le questioni inerenti il finanziamento sono interamente codificate nelle basi legali in essere (regolamento ETIAS e convenzione aggiuntiva tra la Svizzera e l’UE sulla partecipazione all’ISF-Frontiera). Nel quadro dei colloqui esplorativi, la Commissione europea e gli Stati associati hanno confermato la loro interpretazione congiunta del regolamento ETIAS per quanto riguarda la copertura dei costi a livello nazionale attraverso la riscossione di emolumenti. Conformemente alla prassi consolidata, le elargizioni rette dal regolamento (art. 86 i.r. con l’art. 85 par. 2 nonché con l’art. 85 par. 3 del regolamento [UE] 2018/1240) agli Stati membri dell’UE si applicano anche agli Stati associati non appena abbiano adottato in via definitiva tale atto normativo. La Commissione europea ha inoltre fornito informazioni in merito al finanziamento dei costi di sviluppo dell’ETIAS a livello dell’UE allo scopo di dimostrare l’inesistenza, per gli Stati associati, di un qualsiasi rischio di doppio pagamento dei costi di sviluppo dell’ETIAS. Queste spiegazioni sono di per sé comprensibili e sono corroborate dalla una bozza di un atto delegato della Commissione europea ottenuta alla fine di dicembre 2018. La codifica in una convenzione aggiuntiva potrebbe tuttavia garantire una maggiore certezza del diritto.
Per quanto riguarda eventuali eccedenze, la Commissione europea ha dichiarato che la tipologia di introiti (entrate con destinazione specifica interne) è stata richiesta dai membri dell’UE contro la proposta della commissione e che una partecipazione agli eccedenti da parte degli Stati associati a Schengen contraddirebbe il testo del regolamento. Fa eccezione un sostegno finanziario supplementare di al massimo 50 milioni di euro per anno d’esercizio, corrisposto agli Stati Schengen grazie agli emolumenti riscossi, da investire in adeguamenti strutturali alla frontiera. Di questo sostegno finanziario beneficerebbero anche gli Stati associati a Schengen non appena abbiano recepito e applicato il regolamento UE. Secondo la Commissione europea, invece, l’AAS contiene una base legale in virtù della quale gli Stati associati possono essere chiamati a contribuire in misura proporzionale alla copertura dei costi di esercizio scoperti, tanto più che gli Stati UE partecipano alla copertura di questi costi nel quadro del bilancio dell’UE.
Stando alle informazioni della Commissione europea, vi sono pochissime probabilità che si verifichi un deficit, giacché il regolamento prevede di aumentare gli emolumenti ove si dimostrino insufficienti per coprire i costi. Stando alle presenti stime della Commissione europea, attualmente si può dare per acquisita un’eccedenza annua di circa 50 milioni di euro. Trattandosi di prime stime, queste cifre sono solo indicative.