Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Compendio

Da circa 30 anni il profilo di una persona allestito mediante analisi del DNA viene utilizzato anche

nell’ambito del perseguimento penale allo scopo di attribuire in modo affidabile le tracce di DNA rin-

venute sul luogo del reato al donatore della traccia ed eventualmente di identificare così il potenziale

autore di reato. Secondo il diritto vigente, l’unica caratteristica esteriore visibile che può essere deter-

minata a partire dal materiale biologico rinvenuto sul luogo di un reato è il sesso del donatore. La legge sui profili del DNA è in vigore dal 2005. Da allora la scienza ha compiuto enormi progressi. Oggi, da una traccia di DNA si possono evincere anche altre caratteristiche fisiche. Questa analisi

specifica del DNA è denominata fenotipizzazione. Con la presente modifica di legge, il Consiglio fede-

rale adempie il mandato della mozione 15.4150 di rendere questo nuovo strumento accessibile alle autorità di perseguimento penale in Svizzera. Nel contempo, in adempimento al postulato 16.3303, viene proposto un nuovo disciplinamento dei termini di conservazione per i profili del DNA. Infine, la ricerca allargata di legami di parentela, già applicata nel quadro del diritto vigente, è ora sancita a livello di legge e disciplinata nel dettaglio. Fenotipizzazione

Su ogni luogo di reato si trovano tracce: capelli, sangue, unghie, fazzoletti usati, mozziconi di sigarette. Partendo da una traccia è possibile allestire un profilo del DNA. Sul piano giuridico, attualmente la traccia di DNA può essere utilizzata solo per allestire il profilo del DNA e per determinare un’unica caratteristica esteriore visibile, il sesso. Mediante la cosiddetta fenotipizzazione in futuro sarebbe lecito evincere altre caratteristiche fisiche dal DNA. Si potrebbero quindi determinare il probabile colore degli occhi, dei capelli e della pelle nonché la discendenza biogeografica e l’età approssimativa. La fenotipizzazione permette alla polizia di focalizzare il proprio lavoro investigativo e soprattutto la ricerca. I risultati della fenotipizzazione forniscono, insieme ad altre informazioni rilevanti ai fini dell’indagine quali testimonianze o analisi di dati digitali, un quadro generale. In tal modo si può ridurre la cerchia dei potenziali donatori di una traccia ed escludere persone innocenti. Si tratta di una tecnica che può essere applicata unicamente nel caso di crimini, non di delitti. Per crimine s’intende qualsiasi reato punito con una pena detentiva di almeno tre anni, ad esempio violenza carnale, omicidio, grave rapina o presa d’ostaggi. La fenotipizzazione è ordinata dal pubblico ministero. Il risultato di tale analisi può essere utilizzato esclusivamente ai fini della ricerca e non viene registrato nella banca dati sul DNA.

Semplificazione delle norme sulla cancellazione

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale mediante postulato di valutare il disciplinamento vigente in materia di cancellazione dei profili del DNA dalla banca dati. L’attuale procedura di cancellazione è complessa e richiede un notevole onere amministrativo. Il termine di cancellazione oggi dipende dal decorso dell’esecuzione della pena. Se la durata della pena detentiva cambia o in caso di recidiva dell’autore, il termine di cancellazione del suo profilo del DNA dalla banca dati sul DNA deve essere adeguato a posteriori. In futuro s’intende semplificare tale procedura: la durata di conservazione dei profili del DNA nella banca dati sul DNA sarà definita una sola volta nella sentenza e in seguito non verrà più adeguata.

Disciplinamento della ricerca allargata di legami di parentela

In Svizzera, una sentenza del Tribunale penale federale consente dal 2015 di effettuare ricerche allargate di legami di parentela (note anche come ricerche familiari). Quale prima tappa, nella banca dati sul DNA viene lanciata una ricerca di persone il cui profilo presenta un’analogia talmente elevata con il donatore della traccia da lasciar presumere un legame di parentela. In seguito, le autorità di perseguimento penale possono mettersi in contatto con i parenti del donatore della traccia al fine di rintracciare quest’ultimo. Questo metodo investigativo va ora disciplinato in modo esplicito a livello di legge.