Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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contemplate dal vigente CPP, sia il nuovo disciplinamento della fenotipizzazione e della ricerca allargata di legami di parentela il cui tenore è identico agli adeguamenti del CPP previsti dal presente progetto.
1.1.4 Profilo del DNA come strumento d’identificazione e mezzo di attribuzione delle tracce del luogo del reato alla persona che le ha lasciate
Sintesi
Il profilo del DNA contiene «informazioni su caratteristiche specifiche di una persona» utilizzate «per la sua identificazione» (art. 2 cpv. 1 della legge sui profili del DNA e AP-legge sui profili del DNA). Tali informazioni consistono esclusivamente in un codice alfanumerico univoco (art. 2 cpv. 1 della legge sui profili del DNA)15. Questo codice può essere utilizzato sia per confrontare in laboratorio un profilo con un determinato altro profilo (confronto 1:1) oppure, utilizzando un sistema d’informazione speciale, per confrontare un profilo con un numero potenzialmente illimitato di altri profili (confronto 1:n). Il materiale biologico utilizzato per allestire il profilo può provenire da un prelievo effettuato su una determinata persona, di norma in modo non invasivo mediante uno striscio della mucosa orale oppure, in singoli casi particolari, in modo invasivo tramite un prelievo di sangue (profilo di persona). Oppure proviene da tracce biologiche rinvenute dalla polizia scientifica sul luogo del reato, sull’arma utilizzata, sulla vittima eccetera (profilo di traccia)16. Durante l’analisi per l’allestimento del profilo standard del DNA in genere viene determinato anche il sesso del donatore della traccia17.
Fondamenti genetico-molecolari del profilo del DNA
Il DNA (acido desossiribonucleico, in ingl. desoxyribonucleic acid) presente nel nucleo delle cellule contiene le informazioni sul patrimonio genetico di un essere umano. Il DNA è una molecola costituita da una catena di elementi detti nucleotidi. I filamenti di ciascuna delle 23 coppie di cromosomi dell’essere umano sono collegati avvitandosi fra loro in una doppia elica a forma di scala a chiocciola. I pioli della scala sono costituiti da coppie di basi; le basi sono quattro, adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T), e si appaiano sempre allo stesso modo: A con T e C con G18. Soltanto il 2 per cento circa del DNA consiste in sequenze di nucleotidi contenenti informazioni genetiche, ovvero informazioni sulla produzione di una proteina. Il restante 98 per cento consiste in nucleotidi che non contengono questo tipo di informazioni. Per allestire il profilo del DNA, all’interno di un determinato cromosoma vengono analizzate specifiche regioni (loci, in inglese marker) la cui particolarità consiste nel fatto che presentano un determinato numero di ripetizioni di coppie di basi (ad es. ATCG). Questi loci sono perciò denominati Short Tandem Repeat (STR). Il numero di ripetizioni, e quindi la lunghezza dei singoli loci, variano da persona a persona (c.d. polimorfismo di lunghezza19). Questa circostanza consente di impiegare gli STR ai fini dell’identificazione. Il codice alfanumerico che compone il profilo del DNA (cfr. sopra, Sintesi) è il risultato della misurazione della lunghezza dei STR, effettuata prendendo come unità di misura il numero di ripetizioni delle coppie di basi. Di per sé, ovvero al di fuori dell’esecuzione di un confronto con altri profili dello stesso tipo, un profilo del DNA non ha alcuna utilità20. In particolare, non contiene alcuna informazione rilevante sulla persona.
I laboratori che effettuano analisi per l’allestimento di profili del DNA sono tenuti ad analizzare 16 loci STR specifici (art. 1 cpv. 5 dell’ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA). Se due profili
15 Le cifre designano le caratteristiche specifiche del DNA (alleli), le lettere il sesso dell’individuo (XX per la donna, XY per l’uomo; cfr. messaggio DNA, FF 2001 11, in particolare pag. 19).
16 Le tracce o il materiale biologico possono consistere in tracce ematiche, saliva, frammenti di pelle, tracce di sperma, cellule epiteliali vaginali, capelli, ossa, denti (Pflugbeil et al., pagg. 89 seg.; Wirth/Schmeling, pagg. 330 seg.).
17 La determinazione del sesso avviene mediante l’analisi del locus «amelogenina» (cfr. ordinanza del DFGP del 8 ottobre 2014 sui laboratori di analisi del DNA [RS 363.11], elenco dei loci nell’allegato; Wirth/Schmeling, pag. 326).
18 Su questi fondamenti scientifici, cfr. messaggio DNA, FF 2001 11, in particolare pagg. 17 segg.
19 Wirth/Schmeling, pag. 324.
20 Butler, pag. 9.