Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Disciplinamento dell’analisi del DNA nella legge sui profili del DNA e nel Codice di procedura penale
Dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la legge del 20 giugno 20031 sui profili del DNA ha subito soltanto adeguamenti puntuali. Le modifiche adottate riguardavano soprattutto il catalogo delle fattispecie di cancellazione ai sensi dell’articolo 16 della legge sui profili del DNA: nell’ambito della revisione parziale di altre leggi federali erano state create nuove fattispecie di cancellazione da introdurre nell’articolo summenzionato. A sua volta, il nuovo Codice di procedura penale (CPP)2 adottato nel 2007, ha ripreso sostanzialmente, per la procedura penale ordinaria, le stesse disposizioni processuali già previste nella legge sui profili del DNA, inserendole in un capitolo consacrato alle analisi del DNA (art. 255 segg. CPP). Con il presente avamprogetto, il disciplinamento legale dell’analisi del DNA ai fini del perseguimento penale subisce dunque il primo fondamentale adeguamento nei suoi circa 14 anni di esistenza.
Lo Stato di diritto deve disporre di una giustizia penale funzionante ed efficiente. Nel complesso, le seguenti novità vanno considerate alla luce del mandato generale del diritto processuale penale, consistente nel mettere a disposizione gli strumenti procedurali necessari all’esercizio della pretesa punitiva che deriva allo Stato dal diritto penale materiale nonché delle successive conseguenze giuridiche3. Con l’introduzione della fenotipizzazione, questo importante sviluppo recente verrà ad aggiungersi agli strumenti offerti dall’analisi del DNA nel campo della genetica forense. Il disciplinamento sulla cancellazione, parzialmente ripensato, permetterà di aumentare l’efficienza del trattamento dei profili del DNA. In questo modo si realizza uno degli scopi della legge sui profili del DNA che consiste nell’«accrescere l’efficacia del perseguimento penale» (art. 1 cpv. 2).
1.1.2 Postulato 16.3003, Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA e mozione 15.4150 Vitali, Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori
Il 3 marzo 2016 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato 16.3003 «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA», depositato dalla propria Commissione degli affari giuridici. Nell’intervento il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto «che esamini, nel quadro della legge sui profili del DNA, la non soppressione dei profili del DNA delle persone condannate e la valutazione dei diversi termini di conservazione dei profili in questione»4.
Il 18 marzo 2016 (Consiglio nazionale) e il 14 dicembre 2016 (Consiglio degli Stati) è stata adottata la mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori». La mozione chiede al Consiglio federale di istituire le basi legali «che consentano alle autorità inquirenti di perseguire in maniera più mirata gli autori di reati violenti gravi, quali ad esempio l’omicidio o lo stupro, analizzando le sequenze codificanti del DNA e quindi le caratteristiche personali». Nella genetica molecolare forense, la procedura volta ad accertare le caratteristiche esteriori visibili (morfologiche) di un determinato soggetto è denominata «fenotipizzazione»5.
1RS 363
2 RS 312.0
3 Manuale Schmid/Jositsch, n. marg. 6.
4 Il 22 gennaio 2016, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) aveva svolto in via preliminare un’audizione di esperti in merito a una verifica dei termini di conservazione dei profili del DNA, nel corso della quale erano stati sentiti rappresentanti delle autorità di perseguimento penale e dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) nonché alcuni specialisti del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
5 Per genotipo si intende l’insieme delle informazioni ereditarie contenute nei geni di un organismo. Il fenotipo designa invece il suo aspetto esteriore.