Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Affinché i partecipanti alla consultazione e in seguito le Camere federali non debbano occuparsi a breve intervallo di tempo di due progetti distinti riguardanti la stessa legge, e a beneficio della coerenza interna degli adeguamenti legislativi, il Consiglio federale ha deciso di presentare le proprie proposte per l’attuazione dei due interventi in un unico progetto completo. Le basi sono state elaborate in seno a un gruppo di lavoro istituito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e composto da rappresentanti della polizia (polizia scientifica compresa), dei pubblici ministeri e degli ambienti della medicina legale (genetica forense), dalla presidente della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU)6 e da collaboratori dell’IFPDT, dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e di fedpol. I lavori del gruppo si sono conclusi nell’ottobre 2017.

1.1.3 Ulteriori temi normativi

Dall’entrata in vigore della legge sui profili del DNA, la prassi ha messo in luce ulteriori necessità di adeguamento o di disciplinamento da integrare nell’avamprogetto.

Ricerca allargata di legami di parentela

In una sentenza del 6 ottobre 2015, il Tribunale penale federale ha stabilito che, benché non lo preveda espressamente, la legge sui profili del DNA attualmente in vigore consente anche di effettuare ricerche allargate di legami di parentela, ovvero di quello che nell’area francofona viene comunemente denominato recherche en parentèle o recherche familiale, in inglese familial search e in tedesco Verwandtenrecherche7. Nel disciplinamento svizzero occorre, tuttavia, prescindere dall’utilizzare l’espressione «ricerca familiare» perché può dare adito a malintesi. Si tratta di una ricerca particolare eseguita nel sistema d’informazione sui profili del DNA al fine di trovare persone con un profilo del DNA simile al profilo dalla traccia rinvenuta su luogo del reato, che potrebbero quindi essere imparentate con il donatore della traccia. Le autorità inquirenti considerano il risultato di tale ricerca come spunto per le loro indagini. Tali indagini sono svolte in singoli casi specifici e, come per qualsiasi altra procedura investigativa, sono indirizzate unicamente contro persone nei cui confronti sussiste realmente un sospetto di reato. Nell’interesse della certezza del diritto, la «ricerca allargata di legami di parentela» va ora disciplinata in modo esplicito nel CPP e nella Procedura penale militare del 23 marzo 19798 (PPM). Il Consiglio federale ha annunciato un simile disciplinamento legale nel proprio parere in risposta all’interpellanza 17.4230 Mazzone «Il Consiglio federale intende rinunciare alle ricerche familiari di DNA nel quadro di inchieste penali?».

Distinzione materiale tra legge sui profili del DNA e CPP

Al suo titolo quinto, il CPP disciplina i provvedimenti coercitivi di diritto processuale penale. L’analisi del DNA è uno di questi provvedimenti. L’analisi forense del DNA è stata tuttavia già disciplinata per la prima volta a livello legale formale nella legge sui profili del DNA. Nel 2000, quando il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la creazione di questa legge, non si sapeva ancora se al momento opportuno la materia sarebbe stata disciplinata nel futuro CPP o se la legge sui profili del DNA sarebbe ancora esistita come legge speciale distinta anche dopo l’entrata in vigore del CPP9. Successivamente, nell’ambito dell’elaborazione del CPP, il legislatore ha scelto quest’ultima opzione10.

6Albertini Nicola, capo della Sezione forense, Polizia cantonale VD, rappresentante dell’Associazione dei capi di polizia

giudiziaria dei Cantoni svizzeri (ACPGS); Cossu Christian, Istituto di medicina legale SG, presidente della sezione Genetica forense della Società Svizzera di Medicina Legale (SSML); Gallati Sabina, presidente della CEEGU; Kratzer Adelgunde, responsabile della divisione Genetica forense dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo; Meier Marcel, procuratore pubblico BE, rappresentante della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS); Sollberger Thomas, capo della Polizia giudiziaria, Polizia cantonale BE, rappresentante della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS); Voegeli Pamela, sost. responsabile della divisione Genetica forense, Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, capo dell’Ufficio di coordinamento SIDNA; Vogt Nicole, collaboratrice scientifica, Polizia cantonale BE, rappresentante della CCPCS.

7Sentenza del Tribunale penale federale, BB.2015.17.

8 RS 322.1

9 Cfr. messaggio DNA, FF 2001 11, in particolare pag. 23.

10 Le due leggi contengono entrambe una norma speciale per la reciproca delimitazione del campo d’applicazione materiale. Si tratta dell’art. 259 CPP, che delimita il campo d’applicazione del CPP rispetto alla legge sui profili del DNA, e viceversa dell’art. 1a della legge sui profili del DNA, che delimita il campo d’applicazione di quest’ultima legge rispetto al CPP.