Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Nello specifico, il CPP in vigore disciplina le varie competenze tra polizia, pubblico ministero e giudice quando si tratta di ordinare l’allestimento di un profilo del DNA (art. 255), nonché nei casi speciali delle indagini a tappeto (art. 256) e della conservazione del profilo del DNA di persone condannate (art. 257). La legge sui profili del DNA disciplina invece l’utilizzo delle analisi del DNA nelle «procedure penali non disciplinate» dal CPP11, ovvero, de facto, nell’ambito della PPM. Questi procedimenti penali che esulano dal CPP sono pertanto retti dalle disposizioni della legge sui profili del DNA sulle autorità competenti (art. 7) e sulle indagini a tappeto (art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 3 lett. a). Tale legge contiene anche disposizioni sull’analisi del DNA al di fuori del procedimento penale (art. 6), sull’iter amministrativo per allestire e analizzare un profilo del DNA (art. 8 seg., 13 e 14), sul sistema d’informazione basato sui profili del DNA (art. 10–12), sulla cancellazione dei profili da tale sistema (art. 15 segg.) e sulla protezione dei dati12.
La vigente legge sui profili del DNA contiene dunque al tempo stesso disposizioni in materia di diritto amministrativo e di procedura penale. Le sovrapposizioni tra legge sui profili del DNA e CPP vanno eliminate. È adottata dunque la stessa distinzione tra materie disciplinate dal diritto amministrativo (legge sui profili del DNA) e materie disciplinate dalla procedura penale (CPP) già applicata nell’ambito della revisione totale della legge federale del 18 marzo 201613 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) per la delimitazione tra LSCPT e CPP14. Il contenuto della legge sui profili del DNA sarà ora limitato alla definizione del profilo del DNA, al disciplinamento dei processi di trattamento dell’analisi del DNA e del sistema d’informazione sui profili del DNA, compresi i termini di cancellazione, nonché alla protezione dei dati. D’ora in poi, gli aspetti dell’analisi del DNA direttamente attinenti alla procedura penale saranno invece disciplinati solo ed esclusivamente nel CPP. Laddove l’analisi del DNA debba essere disponibile in procedimenti penali al di fuori del CPP, l’utilizzo di questo strumento dovrà essere disciplinato nella pertinente legge speciale di procedura penale. Con la presente nuova regolamentazione, si tratta unicamente della PPM.
Il gruppo di lavoro relativo alla presente modifica della legge sui profili del DNA (cfr. sopra, n. 1.1.2) si è dedicato anche alla questione dei presupposti da soddisfare per poter allestire un profilo del DNA, quando non serve per far luce sul reato di riferimento ma potrebbe, tuttavia, essere utile per chiarire altri reati commessi o futuri, il tutto nell’ottica della recente prassi del Tribunale federale in tale ambito. Questa richiesta, avanzata in particolare dai Cantoni, non verrà trattata nel presente progetto, bensì nel messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del CPP in attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale).
Adeguamento della PPM
Il campo d’applicazione del CPP non si estende alla PPM (cfr. art. 1 cpv. 2 CPP). Diversamente dal CPP, la PPM vigente non contiene alcuna norma esplicita sull’analisi del DNA. Finora, nei singoli casi in cui è stato necessario allestire un profilo del DNA o effettuare un’indagine a tappeto, la giustizia militare ha fatto riferimento alla legge sui profili del DNA. Con la separazione summenzionata tra legge sui profili del DNA e CPP, questo in futuro non sarà più possibile. Inoltre, sotto il profilo dello Stato di diritto è giusto disciplinare l’analisi del DNA nella PPM con la medesima densità normativa del CPP. Nel complesso, oltre all’allestimento del profilo standard del DNA e dell’indagine a tappeto, la PPM in futuro dovrà disporre dell’intera serie di misure relative all’analisi del DNA prevista dal diritto processuale penale civile. Il catalogo dei provvedimenti coercitivi della PPM viene quindi completato da una nuova sezione «Analisi del DNA» che racchiude sia le misure di procedura penale dell’analisi del DNA già
11 Messaggio CPP, FF 2006 989, in particolare pag. 1144.
12 Gli esami genetici al di fuori del perseguimento penale, effettuati quindi nei settori della medicina, del lavoro, delle assicurazioni e della responsabilità civile, e l’allestimento di profili del DNA ai fini dell’accertamento della linea di discendenza o dell’identificazione in una procedura civile o amministrativa, sono disciplinati dalla legge federale dell’8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU; RS 810.12).
13 RS 780.1
14 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), FF 2013 2283, in particolare pag. 2344.