Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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che soltanto pochi laboratori avranno la possibilità di acquistare i macchinari e i kit di analisi necessari, il cui costo è compreso tra i 300 000 e i 500 000 franchi. Nel contempo, il numero di fenotipizzazioni ordinate annualmente dovrebbe restare piuttosto modesto, sia per le condizioni giuridiche restrittive in materia di applicabilità, sia per i limiti pratici posti all’esecuzione di una tale analisi speciale (cfr. sopra,
n. 2.1.1, Fenotipizzazione come strumento del perseguimento penale). Considerando che la fenotipizzazione consentirà di avere una maggiore efficienza nelle procedure d’indagine, le autorità inquirenti potranno riscontrare in alcuni casi risparmi indiretti, tuttavia non quantificabili.
Tutte le ricerche allargate di legami di parentela effettuate sinora sono state ordinate dalle autorità cantonali di perseguimento penale e riguardavano soprattutto reati gravi contro la vita e l’integrità della persona. Questo strumento genera costi perlopiù nella fase investigativa che, al di là del sistema d’informazione della Confederazione e delle attività dei laboratori, rientra esclusivamente nella sfera di competenza delle autorità – cantonali – di perseguimento penale. Anche in tale contesto, i Cantoni devono poter gestire, fino a un certo punto, l’entità dell’onere in modo autonomo, in funzione della frequenza con cui ricorrono a questi strumenti. Occorre inoltre considerare che in futuro le nuove analisi supplementari dovrebbero consentire di ridurre in misura considerevole l’onere investigativo che oggi risulta talvolta enorme (cfr. sopra, n. 2.1.3, Fondamenti genetico-molecolari).
Si può partire dal presupposto che il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA e la conseguente semplificazione del processo di cancellazione comporteranno una riduzione dell’onere amministrativo per i Cantoni. A questo riguardo occorre considerare che tale riduzione sarà tanto più consistente in quanto riguarderà non solo il trattamento dei profili del DNA, bensì, grazie all’armonizzazione già realizzata sul piano giuridico dei termini di cancellazione (cfr. sopra, n. 2.1.2, Contenuti essenziali del nuovo disciplinamento), bensì anche tutti i dati trattati in AFIS (soprattutto impronte digitali).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.
5.1.2 Conformità ai diritti fondamentali
Adeguamenti giuridici nell’ambito dell’analisi del DNA
Sintesi
La fenotipizzazione, le ricerche allargate di legami di parentela e la conservazione in laboratorio dei campioni prelevati sulle persone comportano un’ingerenza nei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 Cost. (libertà personale), dell’articolo 8 numero 1 CEDU e dell’articolo 13 Cost. (protezione della sfera privata). L’articolo 13 capoverso 2 Cost. garantisce in particolare il diritto all’autodeterminazione informativa.
Il presente avamprogetto adempie la condizione di una base legale formale. Va inoltre rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prevenzione di futuri reati e il chiarimento di quelli già commessi sono sempre sorretti da un interesse pubblico129.
129 DTF 120 Ia 147, consid. 2.d.