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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine
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Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19691
sull’imposizione del tabacco,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Fondo
Il fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione.
Art. 2 Scopo del fondo
1Mediante il fondo sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo.
2I provvedimenti di prevenzione devono essere in particolare finalizzati a:
a. ridurre il consumo di tabacco:
1. impedendo l’iniziazione al fumo,
2. promuovendone l’abbandono;
b. proteggere dal fumo passivo;
c. sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;
d. promuovere la cooperazione tra gli organi di Confederazione, Cantoni, Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;
e. promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;
f. creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;
1 RS 641.31
2 RS 611.0
2019–......