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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine

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Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19691

sull’imposizione del tabacco,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Fondo

Il fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Scopo del fondo

1Mediante il fondo sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo.

2I provvedimenti di prevenzione devono essere in particolare finalizzati a:

a. ridurre il consumo di tabacco:

1. impedendo l’iniziazione al fumo,

2. promuovendone l’abbandono;

b. proteggere dal fumo passivo;

c. sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;

d. promuovere la cooperazione tra gli organi di Confederazione, Cantoni, Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;

e. promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;

f. creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;

1 RS 641.31

2 RS 611.0

2019–......