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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine
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Allegato
(art. 13)
Calcolo dei contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo
I contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo sono calcolati secondo la seguente procedura:
1. Innanzitutto, è stabilito l’importo impiegato per i contributi forfettari sulla base dell’articolo 22 capoverso 1 (quota cantonale). Come punto di partenza per il calcolo dei contributi forfettari nell’anno di presentazione della domanda vale la quota cantonale dell’anno precedente.
2. Sulla base della quota cantonale è calcolato il contributo forfettario che ogni Cantone otterrebbe se nell’anno di presentazione della domanda fossero concessi contributi forfettari a tutti i Cantoni. Il calcolo avviene secondo le seguenti fasi:
2.1 A ogni Cantone è assegnato un contributo di base di 30 000 franchi (per un totale di 780 000 franchi).
2.2 La somma dei contributi di base (780 000 franchi) è sottratta dalla quota cantonale.
2.3 La differenza risultante dalla sottrazione secondo il n. 2.2 è distribuita ai Cantoni proporzionalmente al numero di abitanti.
2.4 Il contributo forfettario per ciascun Cantone risulta dalla somma del contributo di base e dalla quota della differenza secondo il n. 2.3 spettante a un Cantone.
3. Se nell’anno in questione non sono assegnati contributi forfettari a tutti i Cantoni, il contributo forfettario di cui al n. 2.4 è incrementato al massimo del 20 per cento per ciascun Cantone beneficiario, in modo da esaurire per quanto possibile la quota cantonale.