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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine

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Art. 19 Altro diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8a–8iterOLOGA.

Sezione 5: Finanze

Art. 20 Finanziamento

Il fondo si finanzia con:

a. le tasse di cui all’articolo 38 OImT;

b. donazioni dirette di terzi;

c. donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle loro condizioni, possono essere attribuite al fondo;

d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con gli attivi.

Art. 21 Amministrazione del patrimonio

1Il patrimonio del fondo è depositato presso l’Amministrazione federale delle finanze e amministrato nell’ambito della tesoreria centrale.

2Al patrimonio si applicano i tassi d’interesse previsti nell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20065 sulle finanze della Confederazione.

3I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

Art. 22 Impiego delle risorse

1Per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT.

2L'obiettivo è destinare il 20–30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT a provvedimenti preventivi nel settore dello sport e dell'attività fisica.

Art. 23 Costi amministrativi e indennità

I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza generale

1Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) esercita la vigilanza sul segretariato.

5 RS 611.01.