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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine
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Art. 8 Ammontare dei contributi ai costi
1L’ammontare dei contributi ai costi è deciso secondo:
a. l’interesse strategico del provvedimento di prevenzione;
b. la capacità economica del richiedente.
2Il contributo ai costi corrisponde al massimo all’80 per cento dei costi preventivati.
Art. 9 Versamento
1Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione o nel contratto.
2È ammesso il versamento scaglionato.
3Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata adottata.
Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo
Art. 10 Condizioni
I contributi forfettari sono erogati ai Cantoni che dispongono di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo conforme ai principi definiti in una strategia nazionale per la prevenzione del tabagismo.
Art. 11 Domande
1Le domande di contributi forfettari devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno per il quale vengono richiesti.
2Nella domanda si deve illustrare che il programma è conforme ai principi di cui all’articolo 10. Alla domanda deve essere allegata una documentazione del programma.
3I Cantoni possono richiedere contributi forfettari per un massimo di quattro anni.
Art. 12 Procedura
1Il segretariato esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al Cantone affinché siano completate o chiarite.
2Decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione.
3Se un Cantone richiede contributi forfettari per due, tre o quattro anni, il contributo forfettario è in linea di principio concesso per la durata richiesta. L’ammontare del contributo è tuttavia fissato annualmente.