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Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 8 pagine

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g. promuovere la ricerca.

Art. 3 Principio

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo sono concessi come:

a. contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione;

b. contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo.

Art. 4 Segretariato

1Il fondo è amministrato da un segretariato in seno all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2Il segretariato ha in particolare i compiti seguenti:

a. pianifica e avvia provvedimenti di prevenzione;

b. può svolgere di propria iniziativa provvedimenti di prevenzione;

c. decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;

d. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.

3Adempie i propri compiti in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

4Può consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all’orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione

Art. 5 Condizioni

1I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri soggetti giuridici per provvedimenti di prevenzione che:

a. siano in accordo con lo scopo del fondo;

b. siano redditizi e sostenibili;

c. forniscano un contributo alle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione del tabagismo;

d. siano atti a sviluppare un’elevata efficacia;

e. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e

f. siano sottoposti a un controlling e valutati.

2Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.