Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/68: Modifica della legge sugli embarghi · 7 pagine

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Modifica della legge sugli embarghi Rapporto esplicativo

Compendio

L’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina vieta l’importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Il divieto di importazione è stato disposto nel 2015 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il divieto e ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.

Contesto

Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha deciso, in relazione alla situazione in Ucraina, di non applicare sanzioni proprie ma di adottare tutte le misure necessarie per impedire che, passando per il territorio svizzero, vengano eluse le sanzioni dell’UE. Le misure emanate a questo scopo sono contenute nell’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina («O-Ucraina»).

L’UE vieta tra le altre cose l’acquisto, la fornitura, il trasporto, l’esportazione e il trasferimento di materiale d’armamento e materiale affine verso e dalla Russia. Il divieto di importare materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina e di esportare materiale bellico verso tali Paesi, emanato dal Consiglio federale sulla base della legge federale sul materiale bellico, non era tuttavia applicabile all’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Nel luglio del 2015 il Consiglio federale ha deciso di vietare l’importazione di tali beni e di inserire una corrispondente disposizione all’articolo 1a dell’O-Ucraina.

Per motivi di politica di neutralità, il divieto non poteva essere emanato soltanto nei confronti della Russia, ma doveva applicarsi anche all’Ucraina. Dato che l’UE non prevede alcun divieto di importazione di materiale bellico dall’Ucraina, non era possibile emanare l’articolo 1a dell’O-Ucraina basandosi sulla legge sugli embarghi. Nemmeno la legislazione sul materiale bellico e la legislazione speciale esistente lo consentivano. Il divieto di importazione è stato pertanto emanato sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. La durata di validità delle ordinanze che si richiamano direttamente a questa disposizione costituzionale può essere prolungata una volta dopo quattro anni. L’ordinanza decade tuttavia automaticamente se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza.

Contenuto del progetto

La normativa proposta consente al Consiglio federale di estendere in parte o interamente ad altri Stati le misure coercitive di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge sugli embarghi, se la tutela degli interessi del Paese lo richiede. In tal modo nella legge sugli embarghi viene creata la base legale per il divieto di importare dalla Russia e dall’Ucraina armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Inoltre, non sarà più necessario far ricorso in casi simili all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, che si è rivelato problematico a causa del limite temporale ivi contenuto. La normativa proposta non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni economiche internazionali.