Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/68: Modifica della legge sugli embarghi · 7 pagine

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misure coercitive ad altri Stati da parte della Svizzera sulla base della LEmb non sarà possibile nemmeno in futuro. Nel caso in cui l’UE emanasse delle sanzioni – la questione dell’adozione delle sanzioni dell’OSCE non si è mai posta dall’entrata in vigore della LEmb nel 2003 – il Consiglio federale valuterà nel singolo caso, come ha fatto finora, se la Svizzera adotterà per intero, in parte o non adotterà le misure dell’UE. Per la sua decisione, il Consiglio federale si baserà su vari criteri giuridici, di politica esterna e di politica economica esterna. Nel suo rapporto sulla partecipazione della Confederazione all’applicazione di sanzioni economiche16, la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) giunge alla conclusione che i criteri menzionati rappresentino una buona base decisionale per il Consiglio federale e permettano una ponderazione adeguata degli interessi. Se il Consiglio federale deciderà di adottare in maniera completa o parziale le sanzioni dell’UE, la normativa proposta gli consentirà in futuro, se necessario per tutelare gli interessi del Paese (per esempio per il mantenimento di una politica della neutralità credibile), di estendere, sulla base della LEmb, le misure coercitive ad altri Stati.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Già nel 2015 sono state esaminate varie opzioni per impedire la transazione del succitato armaiolo svizzero. L’emanazione di una decisione di portata generale basata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. avrebbe consentito unicamente di vietare a tutti gli armaioli svizzeri l’importazione di un modello di arma descritto dettagliatamente. L’emanazione di una decisione individuale basata su questo stesso articolo avrebbe invece solo impedito all’armaiolo di effettuare la transazione. Bisogna inoltre chiedersi se le condizioni costituzionali per una simile decisione sarebbero state soddisfatte in questo caso. Di conseguenza, la modifica dell’O-Ucraina basata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. rappresentava l’unica possibilità di attuare integralmente la decisione del Consiglio federale del 27 agosto 2014.

Abolire il divieto di importazione di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari sia nei confronti della Russia che dell’Ucraina sarebbe conciliabile con i principi della politica svizzera della neutralità. In questo caso il pari trattamento delle parti in conflitto sarebbe garantito. L’abolizione del divieto di importazione contenuto nell’articolo 1a dell’O-Ucraina sarebbe tuttavia contrario allo scopo dell’ordinanza, più volte ribadito dal Consiglio federale, di impedire operazioni di elusione svolte sul territorio svizzero. La Svizzera creerebbe una regolamentazione che si discosta da quella europea per quanto riguarda l’importazione dei succitati beni dalla Russia. Ciò comporterebbe un rischio più elevato di aggiramento, anche se si tratta di un numero ridotto di transazioni, e di conseguenza potrebbe danneggiare la reputazione della Svizzera.

Sebbene la normativa proposta nella LEmb miri in primo luogo a risolvere un caso concreto, ossia il prolungamento della durata di validità dell’articolo 1a dell’O-Ucraina, si è deciso di non riprendere semplicemente nella LEmb le disposizioni dell’articolo, ma di creare una base legale che si applichi sia all’articolo 1a dell’O-Ucraina sia a possibili casi analoghi in futuro.

Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, concretamente la tutela della neutralità svizzera, potrebbe per esempio essere necessario estendere ad altri Stati le sanzioni riguardanti beni che, pur avendo un’utilità sul piano militare, non sono soggetti alla LMB. Si tratta in primo luogo dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego (i cosiddetti beni «dual-use»). Come per il materiale bellico, anche per questi beni la Svizzera può adottare misure diverse da quelle dell’UE nel caso in cui, come per l’articolo 1a dell’O-Ucraina, le restrizioni debbano essere estese ad altri Stati per ragioni legate al diritto o alla politica della neutralità.

In Svizzera, l’esportazione di questi beni è disciplinata dalla legge del 13 dicembre 199617 sul controllo dei beni a duplice impiego. Con questa legge e la relativa ordinanza del 3 giugno 201618 la Svizzera attua controlli alle esportazioni armonizzati a livello internazionale, ma non prevede sanzioni. Attualmente la LEmb consente soltanto di riprendere le misure coercitive adottate nell’ambito dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego decise nella stessa forma dall’UE. Come nel caso sopra descritto relativo al divieto di importare armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari dall’Ucraina, non è possibile estendere le misure coercitive ad altri Stati sulla base della LEmb.

Oltre ai beni militari speciali e ai beni a duplice impiego vi sono altre categorie di beni, per la cui esportazione e importazione potrebbero essere emanate delle restrizioni nell’ambito di sanzioni economiche a causa della loro utilità militare. Varie ordinanze esistenti che applicano sanzioni prevedono per esempio limitazioni all’esportazione di prodotti petroliferi (p. es. l’ordinanza dell’8 giugno 201219 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria). Anche per le misure coercitive riguardanti tali beni potrebbe rendersi necessaria l’estensione ad altri Stati per ragioni legate al diritto e alla politica della neutralità.

Vista l’eterogeneità dei beni (ed eventualmente dei servizi) che potrebbero essere utilizzati a fini militari e di conseguenza potrebbero assumere una certa importanza sul piano del diritto o della politica della neutralità, la normativa proposta non prevede un elenco, che sarebbe senz’altro incompleto. Questa scelta è quella che meglio corrisponde al carattere generale ed astratto della LEmb. Quest’ultima dovrà conferire al Consiglio federale la facoltà di estendere in parte o interamente ad altri Stati le misure coercitive dell’UE eventualmente adottate dalla Svizzera, se ciò fosse necessario per tutelare gli interessi del Paese, per esempio per preservarne la neutralità.

2 Commenti alla disposizione

Il nuovo articolo 2 capoverso 2bis consente al Consiglio federale, se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, di estendere in parte o interamente le misure coercitive disposte ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 ad altri Stati che non sono interessati da tali misure. La nuova disposizione consente unicamente di estendere le sanzioni decise dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera, ossia dall’UE.

16FF 2019 1577

17 RS 946.202

18 RS 946.202.1

19 RS 946.231.172.7