Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/68: Modifica della legge sugli embarghi · 7 pagine
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Modifica della legge sugli embarghi Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera. Dalla sua adesione all’ONU nel 2002, la Svizzera è tenuta, sulla base del diritto internazionale pubblico, ad applicare a sua volta le sanzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU ai sensi del capitolo VII dello Statuto del 26 giugno 19452 delle Nazioni Unite (Statuto delle Nazioni Unite). Con «principali partner commerciali» si intende sostanzialmente l’UE; finora il Consiglio federale non ha mai applicato altre sanzioni. Non vi sono tuttavia obblighi politici o giuridici che impongano alla Svizzera di adottare le misure coercitive dell’UE. Dopo un’accurata ponderazione degli interessi, il Consiglio federale decide se è nell’interesse della Svizzera adottare interamente, in parte o non adottare le sanzioni dell’UE.
La LEmb disciplina aspetti generali (scopo, competenza, obbligo di informare, controllo, protezione dei dati, assistenza amministrativa e giudiziaria, protezione giuridica, disposizioni penali). Le misure coercitive concrete, disposte per esempio nei confronti di uno Stato o di persone fisiche e giuridiche e altre organizzazioni, sono emanate dal Consiglio federale sotto forma di ordinanze. Attualmente si fondano sulla LEmb 23 ordinanze che applicano sanzioni, alle quali si aggiunge l’ordinanza del 29 novembre 20023 sui diamanti.
Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha discusso la situazione in Ucraina e ha deciso di non applicare sanzioni proprie, ma di adottare tutte le misure necessarie per evitare che, passando per il territorio svizzero, potessero essere eluse le misure internazionali (concretamente le sanzioni dell’UE). Basandosi sulla LEmb, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 2 aprile 20144 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina.
Visto l’acuirsi delle tensioni in Ucraina dell’est e l’adozione, alla fine di luglio 2014, da parte dell’UE di ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, il 13 agosto 2014 il Consiglio federale ha nuovamente discusso la situazione decidendo di mantenere la politica adottata in relazione alla situazione in Ucraina e di rafforzarla con ulteriori misure per impedire l’aggiramento delle sanzioni dell’UE. A questo scopo ha approvato la revisione totale della relativa ordinanza, l’ordinanza del 27 agosto 20145 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (O-Ucraina).
Oltre ad altre misure previste, l’UE vieta l’acquisto, la fornitura e il trasporto nonché l’esportazione e il trasferimento di materiale d’armamento e materiale affine verso e dalla Russia. Conformemente alla legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico (LMB) e sulla base dell’O-Ucraina (precedente e vigente), da febbraio 2014 non vengono più autorizzate esportazioni di materiale bellico verso l’Ucraina e dall’inizio di marzo 2014 verso la Russia. Per tutelare gli interessi del Paese, il 27 agosto 2014, sempre sulla base della LMB, il Consiglio federale ha deciso di vietare anche l’importazione di materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina.
Questo divieto di importazione non era tuttavia applicabile all’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti e accessori nonché di munizioni ed elementi di munizioni, che rientrano sia nel campo di applicazione della LMB che in quello della legge del 20 giugno 19977 sulle armi (LArm). La loro importazione non si basa infatti sulla LMB, ma sulla LArm, che non prevede però alcuna possibilità di impedire singole importazioni. Mediante un’autorizzazione generale per l’introduzione a titolo professionale di armi, parti d’armi e munizioni sul territorio svizzero, il titolare di una patente di commercio di armi cantonale può importare questi beni senza dover chiedere ogni volta un’autorizzazione. Se sono soddisfatte le condizioni formali per l’ottenimento di una patente di commercio di armi cantonale (p. es. estratto del registro di commercio), non vi sono, dal punto di vista legale, altre possibilità di imporre ulteriori condizioni.
Il divieto di importazione non era inoltre applicabile neppure all’introduzione sul territorio svizzero di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Tali importazioni non possono essere impedite né dalla LMB né dalla legge del 25 marzo 19778 sugli esplosivi. Quest’ultima contiene soltanto disposizioni di polizia amministrativa riguardanti l’impiego sicuro a scopo civile dei prodotti.
Essendo storicamente questo genere di importazioni piuttosto ridotte in termini di quantità, al momento della revisione totale dell’ordinanza, nell’agosto del 2014, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non fosse necessario intervenire per vietarle. La situazione è cambiata quando, nell’aprile del 2015, un armaiolo svizzero ha presentato la richiesta di importare fucili semiautomatici dalla Russia in Svizzera. Nell’UE è vietata l’importazione dalla Russia di qualsiasi bene di armamento, comprese armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Decidendo di portare avanti la sua politica volta a evitare che, passando per il territorio svizzero, venissero eluse le sanzioni, nel giugno del 2015 il Consiglio federale ha quindi deciso di vietare queste importazioni e di colmare in tal modo la lacuna sopra descritta. A questo scopo, con la modifica del 1° luglio 20159 dell’O-Ucraina, è stato creato un nuovo articolo 1a che vieta l’importazione dalla Russia e dell’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni (cpv. 1 lett. a) nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari (cpv. 1 lett. b). Secondo il capoverso 2 sono escluse dal divieto le armi da caccia e le armi da sport. In combinato disposto con le disposizioni della LMB sono state così vietate tutte le importazioni di materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina.
Per motivi di politica di neutralità è stato necessario emanare il divieto di importare armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici e armi da fuoco a fini militari non solo nei confronti della Russia, ma anche dell’Ucraina. Dato che il divieto di importazione ed esportazione di materiale bellico è stato emanato nei confronti della Russia e dell’Ucraina sulla base della
1 RS 946.231
2 RS 0.120
3 RS 946.231.11
4RU 2014 877 1003 1213 2479
5 RS 946.231.176.72
6 RS 514.51
7 RS 514.54
8 RS 941.41
9 RU 2015 2311