Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/37
(72) È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate
riguardanti: le modalità tecniche dei profili per gli utenti dell'ESP; le specifiche della soluzione tecnica per facilitare l'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol mediante l'ESP e il formato delle risposte dell'ESP; le norme tecniche per la creazione di collegamenti nel MID tra dati di diversi sistemi di informazione dell'UE; il contenuto e la presentazione del modulo per informare l'inte ressato in caso di creazione di un collegamento rosso; i requisiti di prestazione e monitoraggio delle prestazioni del BMS comune; i meccanismi, le procedure e gli indicatori automatizzati di controllo della qualità dei dati; lo sviluppo dello standard UMF; la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza; e le specifiche della soluzione tecnica per la gestione delle richieste di accesso degli utenti da parte degli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
(73) Poiché le componenti dell'interoperabilità comporteranno il trattamento di quantità significative di dati personali
sensibili, è importante che le persone i cui dati sono trattati tramite dette componenti possano esercitare effetti vamente i loro diritti in quanto interessati come prescritto a norma del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli interessati dovrebbero disporre di un portale web che li agevoli nell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei loro dati personali. eu-LISA dovrebbe istituire e gestire tale portale web.
(74) Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è la minimizzazione dei dati: ai sensi dell'ar
ticolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite. Per questo motivo, le componenti dell'interoperabilità non dovrebbero prevedere la conservazione di nuovi dati personali, a eccezione dei collegamenti che saranno conservati nel MID e che costituiscono il minimo indispensabile ai fini del presente regolamento.
(75) È opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni chiare in materia di responsabilità e il diritto al
risarcimento per danni causati dal trattamento illecito di dati personali e da qualsiasi altro atto incompatibile con esso. Tali disposizioni dovrebbero far fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680, e del regolamento (UE) 2018/1725. eu-LISA dovrebbe rispondere dei danni da essa causati in quanto responsabile del trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente gravanti su di essa o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro titolare del trattamento.
(76) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (23).
(77) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) n. 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(78) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (24); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(79) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (25); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(22) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). (23) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). (24) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43). (25) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).