Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/35
(56) Le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2017/2226 (13), (CE)
n. 767/2008 (14), (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e (UE) 2018/1861 dovrebbero applicarsi al trattamento dei dati personali nei sistemi disciplinati da tali regolamenti.
(57) Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e di altre
istituzioni e organi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol.
(58) Le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare
la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità. Affinché il garante europeo della protezione dei dati assolva i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, sono necessarie risorse sufficienti, in particolare risorse umane e finanziarie.
(59) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e ha espresso un parere il 16 aprile 2018 (18).
(60) Il gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla protezione dei dati ha fornito un parere l'11 aprile 2018.
(61) Sia gli Stati membri che eu-LISA dovrebbero dotarsi di piani di sicurezza che agevolino l'adempimento degli
obblighi in tal senso e dovrebbero collaborare per poter risolvere le questioni relative alla sicurezza. eu-LISA dovrebbe inoltre assicurare l'uso continuo dei più recenti sviluppi tecnologici, al fine di garantire l'integrità dei dati nel contesto dello sviluppo, della progettazione e della gestione delle componenti dell'interoperabilità. Gli obblighi di eu-LISA a tal riguardo dovrebbero includere l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso delle persone non autorizzate, per esempio il personale dei fornitori esterni di servizi, ai dati personali trattati attraverso le componenti dell'interoperabilità. In sede di aggiudicazione dei contratti per la prestazione di servizi, gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero considerare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali e della vita privata delle persone fisiche o per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e alle convenzioni internazionali applicabili. eu-LISA dovrebbe applicare i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
(62) L'attuazione delle componenti dell'interoperabilità di cui al presente regolamento inciderà sul modo in cui
saranno eseguite le verifiche ai valichi di frontiera. Gli effetti che ne deriveranno saranno il risultato dell'appli cazione combinata delle vigenti norme del regolamento (UE) 2016/399 e delle norme sull'interoperabilità di cui al presente regolamento.
(63) Come conseguenza di questa applicazione combinata di norme, l'ESP dovrebbe rappresentare il punto di accesso
principale per la consultazione sistematica obbligatoria delle banche dati prevista dal regolamento (UE) 2016/399 nei confronti delle persone ai valichi di frontiera. Per valutare se una persona soddisfa o meno le condizioni d'ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399, le guardie di frontiera dovrebbero inoltre tener conto dei dati
(13) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingres si/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20). (14) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). (15) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). (16) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). (17) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). (18) GU C 233 del 4.7.2018, pag. 12. (19) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).