Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/33
(42) L'autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione che ha registrato i dati nel sistema di informazione dell'UE pertinente
dovrebbe confermare o modificare tali collegamenti. Tale autorità nazionale o agenzia dell'Unione dovrebbe avere accesso ai dati conservati nel CIR o nel SIS e nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.
(43) Una verifica manuale delle identità diverse dovrebbe competere all'autorità che ha creato o aggiornato i dati per
i quali è emerso un riscontro positivo, che a sua volta ha dato luogo a un collegamento con i dati conservati in un altro sistema di informazione dell'UE. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe accertare se esistano più identità che si riferiscono alla stessa persona in maniera giustificata o ingiusti ficata. Tale accertamento deve aver luogo, se possibile, in presenza della persona interessata, se del caso chiedendo ulteriori chiarimenti o informazioni. Dovrebbe essere effettuato senza indugio, nel rispetto dei requisiti giuridici riguardanti l'accuratezza delle informazioni ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione. Soprattutto alle frontiere, la libertà di movimento delle persone interessate sarà soggetta a restrizioni per la durata della verifica, che non dovrebbe pertanto essere indefinita. L'esistenza di un collegamento giallo nel MID non dovrebbe costituire di per sé motivo di rifiuto dell'ingresso e qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto dell'in gresso dovrebbe essere adottata esclusivamente sulla base delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(44) Per i collegamenti ottenuti attraverso il SIS relativamente a segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di
consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario o di persone da sottoporre a controllo discreto, a controllo di indagine o a controllo specifico, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe essere l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione. Tali categorie di segnalazioni SIS sono sensibili e non dovrebbero essere necessariamente condivise con le autorità che inseriscono o aggiornano i dati collegati a essi in uno degli altri sistemi di informazione dell'UE. La creazione di un collegamento con i dati del SIS dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni da intraprendere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860 (10), (UE) 2018/1861 (11) e (UE) 2018/1862 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(45) La creazione di tali collegamenti esige un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati. Al fine di
agevolare l'attuazione delle necessarie garanzie in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, le persone fisiche che, a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, sono oggetto di un collegamento rosso o un collegamento bianco dovrebbero esserne informate per iscritto, fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali. Tali persone fisiche dovrebbero ricevere un numero di identificazione unico che consenta loro di identificare l'autorità cui dovrebbero rivolgersi per esercitare i propri diritti.
(46) Qualora sia creato un collegamento giallo l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
dovrebbe avere accesso al MID. Qualora esista un collegamento rosso, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero avere accesso al MID. Il collegamento rosso dovrebbe indicare che una persona utilizza identità diverse in modo ingiustificato o che una persona utilizza l'identità di un'altra.
(47) Qualora esista un collegamento bianco o verde tra dati di due sistemi di informazione dell'UE, le autorità degli
Stati membri e delle agenzie dell'Unione dovrebbero avere accesso al MID se l'autorità o agenzia interessata abbia accesso a entrambi i sistemi di informazione. Tale accesso dovrebbe essere accordato al solo scopo di consentire a tale autorità o agenzia di individuare potenziali casi di collegamento inesatto o in cui il trattamento dei dati nel MID, nel CIR e nel SIS è avvenuto in violazione del presente regolamento, e di adottare l'azione per correggere la situazione e aggiornare o cancellare il collegamento.
(9) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). (10) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'infor mazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1). (11) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14). (12) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).