Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

(48) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,

sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo scopo di migliorare il controllo dell'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli indicatori comuni sui dati dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(49) La Commissione dovrebbe valutare le relazioni di eu-LISA riguardanti la qualità e, se del caso, dovrebbe rivolgere

raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano d'azione che illustri le misure correttive volte a colmare le eventuali carenze nella qualità dei dati e dovrebbero riferire regolarmente in merito ai progressi compiuti.

(50) Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe fungere quale standard per lo scambio strutturato delle

informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

(51) L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il VIS, il SIS e qualunque altro modello esistente per

lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e affari interni sviluppato dagli Stati membri.

(52) È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersi

stemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in conformità degli strumenti giuridici applicabili. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici. Dovrebbe contenere dati statistici anonimi provenienti dai sistemi di informazione dell'UE, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe anonimizzare automaticamente i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità.

(53) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali finalizzato all'interoperabilità ai sensi

del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(54) Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato all'interoperabilità ai sensi del

presente regolamento sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

(55) Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680 si

applicano a qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali effettuati ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i motivi di trasferimento a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/680, le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento dovrebbero essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.