Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/47
3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e confor memente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 21 e 22.
4. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 19
Aggiunta, modifica e cancellazione di dati nell'archivio comune di dati di identità
1. Qualora nell'EES, nel VIS e nell'ETIAS siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono aggiunti, modificati o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale del CIR.
2. Qualora sia creato un collegamento bianco o rosso nel MID, conformemente all'articolo 32 o all'articolo 33, tra i dati di due o più sistemi di informazione dell'UE che compongono il CIR, quest'ultimo non crea un nuovo fascicolo individuale, bensì aggiunge i nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento.
Articolo 20
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione
1. Le interrogazioni del CIR sono effettuate da un'autorità di polizia conformemente ai paragrafi 2 e 5 unicamente nei seguenti casi:
a) se l'autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio
o di un altro documento credibile che ne provi l'identità;
b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti da una persona;
c) se sussistono dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito da una
persona;
d) se sussistono dubbi quanto all'identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile;
ovvero
e) se l'interessato non è in grado o rifiuta di cooperare.
Tali interrogazioni non sono autorizzate nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'in teresse superiore del minore.
2. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 5 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona, interrogare il CIR con i dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica d'identità, a condizione che la procedura sia stata avviata in presenza dell'interessato.
3. Se dall'interrogazione risulta che nell'archivio comune sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia ha accesso all'archivio comune per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interro gazione è effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati di identità forniti dall'interessato.
4. L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici degli interessati.