Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/48 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
5. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tali verifiche.
6. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.
Articolo 21
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple
1. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all'articolo 29 ha accesso, unicamente ai fini della verifica, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo.
2. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all'articolo 32, le autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.
Articolo 22
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1. Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi siano conservati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati su una determinata persona.
2. Se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, al sistema di informazione dell'UE che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in uno dei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la mancata richiesta nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.
3. Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità
1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati dei regolamenti (UE) 2017/2226, (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 rispettivamente.