Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/49

2. Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.

Articolo 24

Registrazioni

1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/02008 e l'articolo 69 del regolamento (UE) 2017/1240, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 effettuate nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;

b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;

c) la data e l'ora dell'interrogazione;

d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;

e) i risultati dell'interrogazione.

3. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;

b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;

c) la data e l'ora dell'interrogazione;

d) ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione

del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.

4. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

a) la data e l'ora dell'interrogazione;

b) i dati usati per avviare l'interrogazione;

c) i risultati dell'interrogazione;

d) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.

Le autorità di controllo competenti, conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo della protezione dei dati, conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

5. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.

Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22, ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:

a) il riferimento del fascicolo nazionale;

b) la finalità dell'accesso;

c) conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione

e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

6. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interro gazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.