Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/51

Articolo 27

Rilevazione di identità multiple

1. È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:

a) è creato o aggiornato un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE)

2017/2226;

b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008;

c) è creato o aggiornato un fascicolo di domanda nell'ETIAS conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)

2018/1240;

d) è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE)

2018/1860 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1861.

2. Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il BMS comune raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nel CIR o nel SIS centrale sono già conservati dati della stessa persona.

3. Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti vamente, nel SIS centrale e nel CIR mediante l'ESP usando i seguenti dati:

a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; e sesso, conformemente all'articolo 16,

paragrafo 1, lettera a), all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

b) cognome; nome o nomi; data di nascita; sesso; luogo e paese di nascita; e cittadinanze, conformemente all'articolo 9,

punto 4), lettere a) e a a bis), del regolamento (CE) n. 767/2008;

c) cognome; nome o nomi; cognome alla nascita; «alias»; data di nascita, luogo di nascita, sesso e attuale cittadinanza,

conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;

d) cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di

nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861;

e) cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di

nascita, genere e ogni posseduta, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860.

4. Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.

5. La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.

Articolo 28

Esito della procedura di rilevazione di identità multiple

1. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, non risulti alcuna corrispondenza, le procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, proseguono conformemente agli strumenti giuridici che le disciplinano.

2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze, il CIR e, se del caso, il SIS creano un collegamento tra i dati usati per avviare l'interrogazione e i dati per i quali è emersa la corrispondenza.

Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza. Se i dati sono già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai dati usati per avviare l'interrogazione.

3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano identici o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.