Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/50 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
7. Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali registrazioni.
8. eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati conservati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella tali registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.
CAPO V
Rilevatore di identità multiple
Articolo 25
Rilevatore di identità multiple
1. Al fine di sostenere il funzionamento del CIR e gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva un fascicolo di conferma dell'i dentità, di cui all'articolo 34, contenente collegamenti tra i dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR e i dati del SIS e che, di conseguenza, rileva le identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e contrastare la frode di identità.
2. Il MID è composto di:
a) un'infrastruttura centrale che conserva i collegamenti e i riferimenti ai sistemi di informazione dell'UE;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura che collega il MID al SIS e alle infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del MID e ne assicura la gestione tecnica.
Articolo 26
Accesso al rilevatore di identità multiple
1. Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29, l'accesso ai dati di cui all'articolo 34 conservati nel MID è concesso:
a) alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 quando
creano o aggiornano un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 di tale regolamento;
b) alle autorità competenti per i visti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano
o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;
c) all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS quando effettuano il trattamento di cui agli articoli 22 e 26 del
regolamento (UE) 2018/1240;
d) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione SIS conformemente ai regolamenti
(UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all'articolo 34, lettere a) e b), riguardanti i collegamenti rossi di cui all'articolo 32.
3. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all'articolo 33 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento bianco.
4. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all'articolo 31 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del collegamento.