Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/53

5. Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse esamina ogni collegamento separatamente.

6. Se i dati per i quali risulta una corrispondenza sono stati già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.

Articolo 30

Collegamento giallo

1. Qualora non sia stata svolta alcuna verifica manuale delle identità diverse, un collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti;

b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno

uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;

c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti;

d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti, evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati

biometrici differenti.

2. Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 31

Collegamento verde

1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:

a) evidenzia dati biometrici differenti ma gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della verifica manuale delle

identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;

b) evidenzia dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti, lo stesso documento di viaggio e l'autorità

responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;

c) evidenzia dati di identità differenti ma lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di informazione

dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.

2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra i dati in due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.

3. Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde sia stato incorrettamente registrato nel MID, non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

Articolo 32

Collegamento rosso

1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato rosso nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della

verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona in maniera ingiustificata;