Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/57
5. Un anno dopo l'istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la Commissione valuta l'attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e, in particolare, i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati errati nei sistemi di informazione dell'UE. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione sui progressi compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati, al Comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (39).
Articolo 38
Formato universale dei messaggi
1. È istituito lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Lo standard UMF definisce le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2. Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'EES, dell'ETIAS, dell'ESP, del CIR, del MID e, se del caso, per lo sviluppo da parte di eu-LISA o di altra agenzia dell'UE di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3. Ai fini dell'istituzione e dello sviluppo dello standard UMF di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 39
Archivio centrale di relazioni e statistiche
1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS e del SIS, in conformità dei pertinenti strumenti giuridici che governano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenenti, separati per logica dal sistema di informazione UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240 e all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.
3. eu-LISA anonimizza i dati e registra i dati anonimizzati nel CRRS. Il processo di anonimizzazione dei dati è automatizzato.
I dati contenuti nel CRRS non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
4. Il CRRS è composto di:
a) strumenti necessari per anonimizzare i dati;
b) un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati anonimi;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS, nonché alle
infrastrutture centrali del BMS comune, del CIR e del MID.
5. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per stabilire le modalità di funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.
(39) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).