Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto
L 135/56 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 35
Conservazione dei dati nel rilevatore di identità multiple
I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel MID solo per il tempo in cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'UE. Essi sono successi vamente cancellati dal MID in maniera automatizzata.
Articolo 36
Registrazioni
1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel MID. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) il riferimento ai dati oggetto del collegamento;
f) lo storico del fascicolo di conferma dell'identità.
2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tale autorità debitamente autorizzato a usare il MID. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.
CAPO VI
Misure a sostegno dell'interoperabilità
Articolo 37
Qualità dei dati
1. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la qualità dei dati inseriti nei sistemi, eu-LISA istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMS comune e nel CIR.
2. eu-LISA applica meccanismi per la valutazione della precisione del BMS comune, istituisce indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMS comune e nel CIR.
Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMS comune, nel CIR e nel MID.
3. eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA presenta tale relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati personali.
4. I dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMC comune e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.