Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/60 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

I titolari del trattamento di cui all'articolo 40 adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento di dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36, e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 45

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi del diritto nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 46

Responsabilità

1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:

a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento

illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;

b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto

incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.

Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati, in tutto o in parte, dalla responsabilità a norma del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.

2. Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3. Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti del titolare del trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.

Articolo 47

Diritto di informazione

1. L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli 12 e 13 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le informazioni al momento della raccolta di tali dati.

2. Tutte le informazioni sono messe a disposizione usando un linguaggio semplice e chiaro, in una versione linguistica che la persona interessata capisca o che dovrebbe ragionevolmente capire. Ciò comprende la comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati.

3. Le persone i cui dati sono registrati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando:

a) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE)

2017/2226;

b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE)

n. 767/2008;

c) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'ETIAS conformemente all'articolo 19 del regolamento

(UE) 2018/1240;