Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 33Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/59
g) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle componenti dell'interoperabilità abbiano accesso solo ai dati
previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante
apparecchiature di comunicazione dei dati;
i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nelle componenti dell'interoperabilità,
quando, da chi e per quale finalità;
j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali
dalle componenti dell'interoperabilità o verso le medesime ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
k) provvedere affinché, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
l) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento delle componenti dell'interoperabilità
siano adeguatamente segnalate;
m) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organiz
zative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento e valutare le misure di sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.
4. Gli Stati membri, Europol e l'unità centrale ETIAS adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 3 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso a una o più componenti dell'interoperabilità.
Articolo 43
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al garante europeo della protezione dei dati
Fatti salvi gli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/794, l'unità centrale ETIAS ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati.
Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA notifica senza indugio alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.
4. Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri, all'unità centrale ETIAS e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 44
Verifica interna
Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.