Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/58 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

CAPO VII

Protezione dei dati

Articolo 40

Titolare del trattamento

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel BMS comune, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'EES, il VIS e il SIS, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva 2016/680/UE in relazione ai template biometrici ottenuti dai dati di cui all'articolo 13 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel sistema sottostante e hanno la respon sabilità del trattamento dei template biometrici nel BMS comune.

2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel CIR, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'EES, il VIS e l'ETIAS, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai dati di cui all'articolo 18 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel sistema sottostante e hanno la responsabilità del trattamento di tali dati personali nel CIR.

3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel MID:

a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8),

del regolamento (CE) n. 2018/1725 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;

b) le autorità degli Stati membri che aggiungono o modificano dati nel fascicolo di conferma dell'identità sono titolari

del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva 2016/680/UE e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali nel MID.

4. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 per la verifica interna di cui all'articolo 44.

Articolo 41

Responsabile del trattamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel BMS comune, nel CIR e nel MID, eu-LISA è incaricato del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 42

Sicurezza del trattamento

1. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali svolto a norma del presente regolamento. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.

2. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e delle relative infrastrutture di comunicazione.

3. In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle

infrastrutture critiche;

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature e alle strutture utilizzate per il trattamento di dati;

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati

o cancellati senza autorizzazione;

e) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

f) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature

per la comunicazione di dati;