Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/61
Articolo 48
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e di cancellazione degli stessi conservati nel MID e limitazione del loro trattamento
1. Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680, l'interessato ha il diritto di rivolgersi all'autorità competente di qualsiasi Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.
2. Lo Stato membro che esamina la richiesta risponde senza indebito ritardo e in ogni caso entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro che esamina la richiesta informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri possono stabilire che tali risposte siano fornite da uffici centrali.
3. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da quello competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse entro sette giorni. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse verifica senza indebito ritardo, in ogni caso entro 30 giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse informa lo Stato membro che l'ha contattato in merito a tale proroga unitamente ai motivi del ritardo. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse in merito al prosieguo della procedura.
4. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro in cui l'unità centrale ETIAS sia competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta entro 7 giorni l'unità centrale ETIAS per chiedere un suo parere. L'unità centrale ETIAS esprime il suo parere senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è stato contattato. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'unità centrale ETIAS in merito al prosieguo della procedura.
5. Qualora da un esame emerga che i dati conservati nel MID sono inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove non vi sia uno Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o qualora l'unità centrale ETIAS sia responsabile della verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare o cancellare tali dati senza indebito ritardo. L'interessato è informato per iscritto che i suoi dati sono stati rettificati o cancellati.
6. Qualora i dati conservati nel MID siano modificati da uno Stato membro durante il loro periodo di conservazione, tale Stato membro effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcuna corrispondenza, tale Stato membro cancella i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno o più corrispondenze, tale Stato membro crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.
7. Qualora non ritenga che i dati conservati nel MID siano inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
8. La decisione di cui al paragrafo 7 fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità di controllo.
9. La richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e sono cancellate subito dopo.