Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/62 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

10. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta della presentazione di una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e di come è stata trattata e mette senza indugio tale registrazione a disposizione delle autorità di controllo.

11. Il presente articolo lascia impregiudicate le limitazioni e le restrizioni riguardo ai diritti di cui al presente articolo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 49

Portale web

1. È istituito un portale web allo scopo di facilitare l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali.

2. Il portale web contiene informazioni sui diritti e sulle procedure di cui agli articoli 47 e 48 e un'interfaccia utente che consente alle persone i cui dati sono trattati nel MID e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, di ricevere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse.

3. Per ottenere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse, la persona i cui dati sono trattati nel MID dovrebbe inserire il riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d). Il portale web utilizza tale riferimento per estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle diverse identità. Il portale web comprende anche un modello di posta elettronica per facilitare la comunicazione tra l'utente del portale e l'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse. Tale indirizzo di posta elettronica include un campo per il numero di identificazione unico di cui all'articolo 34, lettera c), per consentire all'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale di identità diverse di identificare i dati in questione.

4. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA i dettagli di contatto di tutte le autorità competenti a esaminare e rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 e verificano periodicamente se tali dettagli di contatto sono aggiornati.

5. eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica.

6. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 che stabilisce norme dettagliate sul funzio namento del portale web, compresa l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale è disponibile e il modello di posta elettronica.

Articolo 50

Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati

Fatti salvi l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008 e la consultazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.

Articolo 51

Controllo delle autorità di controllo

1. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di controllo monitorino indipendentemente la legittimità del trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato, compresa la loro trasmissione alle componenti dell'interoperabilità e viceversa.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili, ove necessario, in merito all'accesso alle componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.