Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/65
Articolo 55
Responsabilità di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione
1. In seguito all'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, compresi la loro manutenzione e gli sviluppi tecnologici. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione di cui agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39.
La gestione tecnica delle componenti dell'interoperabilità consiste nell'insieme dei compiti e delle soluzioni tecniche necessari per garantire il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità e fornendo ininterrottamente servizi agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che le componenti funzionino a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interro gazioni dell'infrastruttura centrale, conformemente alle specifiche tecniche.
Tutte le componenti dell'interoperabilità sono sviluppate e gestite in modo tale da garantire una disponibilità rapida, continuata, efficiente e un accesso controllato, pieno e ininterrotto delle componenti e dei dati conservati nel MID, nel BMS comune e nel CIR, e un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione.
2. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica ai membri del proprio personale che operano con i dati conservati nelle componenti dell'interoperabilità adeguate norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
Fatto salvo l'articolo 66, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il CIR e il MID.
3. eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati conservati nel BMS comune e nel CIR conformemente all'articolo 37.
4. eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità.
Articolo 56
Responsabilità degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
a) la connessione all'infrastruttura di comunicazione dell'ESP e del CIR;
b) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con l'ESP, il CIR e il MID;
c) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale esistente e
della sua connessione alle componenti dell'interoperabilità;
d) la gestione e le modalità di accesso all'ESP, al CIR e al MID del personale debitamente autorizzato delle autorità
nazionali competenti, quale che sia il tipo di autorizzazione, a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
e) l'adozione delle misure legislative di cui all'articolo 20, paragrafi 5 e 6, ai fini dell'accesso al CIR a fini di identifi
cazione;
f) la verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29;
g) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione;