Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/63
3. Le autorità di controllo provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.
Le autorità di controllo pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze sufficienti per assolvere i compiti loro assegnati dal presente regolamento.
5. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte confor memente alle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri consentono alle autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di accedere alle loro registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 del presente regolamento, di accedere alle giustificazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.
Articolo 52
Audit del garante europeo della protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'a dozione della relazione.
eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti e alle loro registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.
Articolo 53
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Entro il 12 giugno 2021 e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.
CAPO XIII
Responsabilità
Articolo 54
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo
1. eu-LISA garantisce che le infrastrutture centrali delle componenti dell'interoperabilità siano gestite conformemente al presente regolamento.
2. Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e prestazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.