Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/67
b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c) data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
c bis) autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;».
Articolo 59
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
All'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Se, all'ingresso o all'uscita, la consultazione delle banche dati pertinenti, compreso il rilevatore di identità multiple attraverso il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) dà luogo, rispettivamente, a un collegamento giallo o rileva un collegamento rosso, la guardia di frontiera consulta l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le differenze tra i dati di identità o i dati dei documenti di viaggio oggetto del collegamento. La guardia di frontiera effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento.
Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusi vamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).».
Articolo 60
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
1) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, l'EES concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo 20 di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22) “dati dell'EES”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'EES e nel CIR conformemente agli articoli da 15 a 20;»;
b) è inserito il punto seguente:
«22 bis) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nonché i dati pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;»;
c) sono aggiunti i punti seguenti:
«32) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817»;
33) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;»;