Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/66 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
h) la conformità alle norme di ciascun sistema di informazione dell'UE riguardanti la sicurezza e l'integrità dei dati
personali;
i) la correzione delle carenze riscontrate nella relazione di valutazione della Commissione riguardante la qualità dei dati
di cui all'articolo 37, paragrafo 5.
2. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione delle rispettive autorità designate al CIR.
Articolo 57
Responsabilità dell'unità centrale ETIAS
L'unità centrale ETIAS è responsabile di quanto segue:
a) la verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29;
b) la rilevazione di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS di cui all'articolo 69.
CAPO IX
Modifiche di altri strumenti dell'Unione
Articolo 58
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo 20 di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 4 sono aggiunti i punti seguenti:
«12) “dati del VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale VIS e nel CIR conformemente agli articoli da 9 a 14;
13) “dati di identità”, i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis);
14) “dati relativi alle impronte digitali”, i dati relativi alle cinque impronte digitali del dito indice, medio, anulare, mignolo e pollice della mano destra e, se disponibili, della mano sinistra;»;
3) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere da a) a c), e punti 5 e 6. I rimanenti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale VIS.»;
4) all'articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 e al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»;
5) all'articolo 9, punto 4), le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) cognome; nome/i; data di nascita; sesso;
a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita;