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Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/70 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

Articolo 61

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Conservando i dati di identità e i dati del documento di viaggio nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*), ETIAS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ETIAS alle condizioni e per gli obiettivi di cui all'articolo 20 di tale regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«23) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

24) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

25) “sistema centrale ETIAS”: il sistema centrale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), unitamente al CIR, nella misura in cui questo contiene i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis;

26) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) b) e c);

27) “dati del documento di viaggio”: i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) ed e), e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c).»;

3) all'articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g) contribuisce alla corretta identificazione delle persone.»;

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un sistema centrale, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34;»;

ii) è inserita la lettera seguente:

«a bis) il CIR;»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Il CIR contiene i dati di identità e i dati del documento di viaggio. I rimanenti dati sono conservati nel sistema centrale.»;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. L'accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell'ETIAS conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, e proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;