Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/69

8) all'articolo 32 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR avviata conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente articolo sono soddisfatte e la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che nell'EES sono conservati dati.»;

9) all'articolo 33 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Europol può accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR avviata conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente articolo sono soddisfatte e la risposta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che nell'EES sono conservati dati.»;

10) l'articolo 34 è cosi modificato:

a) ai paragrafi 1 e 2, i termini «nel sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «nel CIR e nel sistema centrale dell'EES»;

b) al paragrafo 5, i termini «dal sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «dal sistema centrale dell'EES e dal CIR»;

11) all'articolo 35, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il sistema centrale dell'EES e il CIR informano immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dell'EES o del CIR e, ove applicabile, li eliminano dall'elenco di persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

12) all'articolo 36, i termini «del sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «del sistema centrale dell'EES e del

CIR»;

13) l'articolo 37 è cosi modificato:

a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. eu-LISA è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 13 secondo le norme dettagliate di cui all'articolo 13, paragrafo 7, e secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente all'articolo 36, primo comma, lettera h), e dello sviluppo dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2.»;

b) al paragrafo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. eu-LISA è responsabile della gestione operativa del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale dell'EES, il CIR, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all'articolo 13 e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le NUI, del servizio web di cui all'articolo 13 e dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2.»;

14) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare l'EES di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817.»;

15) l'articolo 63 è cosi modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.».