Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/68 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

3) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«j) garantire la corretta identificazione delle persone.»;

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è cosi modificato:

i) è inserita la lettera seguente:

«a bis) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817;»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale dell'EES e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. I rimanenti dati dell'EES sono conservati nel sistema centrale dell'EES.»;

5) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;

6) l'articolo 21 è cosi modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o nel CIR, o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES o del CIR, i dati di cui agli articoli da16 a 20 sono temporaneamente conservati nella NUI. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES o nel CIR non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati sia nel sistema centrale dell'EES che nel CIR che nella NUI e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, l'autorità di frontiera conserva manualmente i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del presente regolamento a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES e nel CIR non appena tecnicamente possibile.»;

7) l'articolo 23 è cosi modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Ai fini delle verifiche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di frontiera avvia un'inter rogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati sui cittadini di paesi terzi con i dati pertinenti nell'EES e nel VIS.»;

b) al paragrafo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se una verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 27, al fine di creare o aggiornare un fascicolo individuale ai sensi dell'articolo 14.»;