Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/95

(75) Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda

potrebbe, in linea di principio, partecipare al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20). Inoltre, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché non è possibile, in tali circostanze, garantire che il presente regolamento sia interamente applicabile all'Irlanda, come richiesto dall'articolo 288 TFUE, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione, fatti salvi i suoi diritti a norma dei protocolli n. 19 e n. 21.

(76) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS

disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'as sociazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (21), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22).

(77) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS

disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (23) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (24).

(78) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS

disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confede razione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

(79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(80) Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza il

regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816,

(20) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20). (21) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. (22) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). (23) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. (24) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'at tuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50). (25) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. (26) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19). (27) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).