Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/99

26) «Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

27) «Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE)

2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862;

28) «ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle

condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816

Articolo 5

Non discriminazione e diritti fondamentali

Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appar tenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.

CAPO II

Portale di ricerca europeo

Articolo 6

Portale di ricerca europeo

1. È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.

2. L'ESP è composto da:

a) un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS,

dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;

b) un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;

c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati

Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.

3. eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 7

Uso del portale di ricerca europeo

1. L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale accesso.

Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono ricorrere all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, nel regolamento (UE) 2016/794 e nel presente regolamento.

(36) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).