Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/97
c) migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione
dell'UE, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dagli strumenti giuridici che disciplinano i singoli sistemi e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;
d) agevolando e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE;
e) rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano
i diversi sistemi di informazione dell'UE, fatte salve la protezione speciale e le garanzie previste per talune categorie di dati;
f) semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac, garantendo al
contempo condizioni necessarie e proporzionate per tale accesso;
g) sostenendo le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all'Eurodac, al SIS e all'ECRIS-TCN.
2. Il presente regolamento si applica ai dati Europol nella misura in cui consente di interrogarli simultaneamente ai sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1.
3. Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 e nei dati Europol di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;
3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera;
4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»);
6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);
7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
8) «dati di identità»: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);
9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;
(29) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).