Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/92 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
(52) È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersi
stemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in conformità degli strumenti giuridici applicabili. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici. Dovrebbe contenere dati statistici anonimi provenienti dai sistemi di informazione dell'UE, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe anonimizzare automaticamente i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità.
(53) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali ai fini dell'interoperabilità nell'ambito
del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
(54) Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato all'interoperabilità ai sensi del
presente regolamento sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.
(55) Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680 si
applicano a qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali effettuati ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i motivi di trasferimento a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/680, le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento dovrebbero essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.
(56) Le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo
e del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) si applicano al trattamento dei dati personali nei sistemi disciplinati da detti regolamenti.
(57) Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e di altre
istituzioni e organi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, che si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol.
(58) Le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare
la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità. Affinché il garante europeo della protezione dei dati assolva i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, sono necessarie risorse sufficienti, in particolare risorse umane e finanziarie.
(59) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha espresso un parere il 16 aprile 2018 (13).
(60) Il gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla protezione dei dati ha fornito un parere l'11 aprile 2018.
(61) Sia gli Stati membri che eu-LISA dovrebbero dotarsi di piani di sicurezza che agevolino l'adempimento degli
obblighi in tal senso e dovrebbero collaborare per poter risolvere le questioni relative alla sicurezza. eu-LISA dovrebbe inoltre assicurare l'uso continuo dei più recenti sviluppi tecnologici, al fine di garantire l'integrità dei dati nel contesto dello sviluppo, della progettazione e della gestione delle componenti dell'interoperabilità. Gli
(11) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri che forniscono informazioni sulle condanne dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (ECRIS-TCN), a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). (12) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). (13) GU C 233 del 4.7.2018, pag. 12.