Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/93
obblighi di eu-LISA a tal riguardo dovrebbero includere l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso delle persone non autorizzate, per esempio il personale dei fornitori esterni di servizi, ai dati personali trattati attraverso le componenti dell'interoperabilità. In sede di aggiudicazione dei contratti per la prestazione di servizi, gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero considerare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali e della vita privata delle persone fisiche o per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza, conformemente al regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e alle convenzioni internazionali applicabili. eu-LISA dovrebbe applicare i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
(62) A sostegno dell'elaborazione di statistiche e relazioni, è necessario concedere al personale autorizzato delle
autorità competenti, delle istituzioni dell'Unione e delle agenzie di cui al presente regolamento l'accesso alla consultazione di taluni dati relativi a determinate componenti dell'interoperabilità, senza permettere l'identifi cazione delle persone interessate.
(63) Per consentire alle autorità dello Stato membro e alle agenzie dell'Unione di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi
all'uso dell'ESP è necessario prevedere un periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per l'entrata in funzione del MID, al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.
(64) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi
di informazione dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(65) L'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata alle «frontiere intelligenti» di cui al regolamento (UE)
n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, per coprire i costi di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
(66) Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riguardino:
— la proroga del periodo transitorio per l'uso dell'ESP;
— la proroga del periodo transitorio per l'uso del MID dall'unità centrale ETIAS;
— le procedure per stabilire i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili;
— le norme relative al funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili all'archivio; e
— norme dettagliate concernenti il funzionamento del portale web.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.
(67) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione per fissare le date a partire dalle quali l'ESP, il BMS comune, il CIR, il MID e il CRRS dovranno entrare in funzione.
(14) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). (15) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143). (16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.