Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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L 135/100 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

2. Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, conformemente ai rispettivi diritti di accesso di cui agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.

3. Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.

4. Quando previsto a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.

5. Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei dati Europol, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 8

Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo

1. Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti informazioni:

a) i campi di dati da usare per l'interrogazione;

b) i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono da interrogare, quelli che possono

essere interrogati e quelli che devono fornire una risposta all'utente;

c) i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono

essere interrogati;

d) le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi diritti di accesso degli utenti dell'ESP, conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

3. I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri, almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.

Articolo 9

Interrogazioni

1. Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interro gazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR, i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente.

2. Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano.

3. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.

4. Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti.

Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui appartengono i dati.

L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol a cui l'utente non ha accesso ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.