Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/101
5. L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
6. L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso in base al diritto dell'Unione e nazionale.
7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 10
Registrazioni
1. Fatti salvi gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che effettua l'interrogazione e il profilo ESP usato;
b) la data e l'ora dell'interrogazione;
c) i sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol interrogati.
2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare l'ESP. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
Articolo 11
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell'uso del portale di ricerca europeo
1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE, o il CIR a causa di un guasto dell'ESP, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato, l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono ai sistemi di informazione dell'UE, o al CIR direttamente quando sono tenuti a farlo ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.
4. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.
CAPO III Servizio comune di confronto biometrico
Articolo 12
Servizio comune di confronto biometrico
1. Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici di cui all'articolo 13 registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.