Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
L 135/102 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
2. Il BMS comune è composto di:
a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e
dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare ricerche con dati biometrici;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.
Articolo 13
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico
1. Il BMS comune conserva i template biometrici che ottiene dai seguenti dati biometrici:
a) i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w) e y), esclusi i dati sulle impronte digitali, del regolamento
(UE) 2018/1861;
b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816
I template biometrici devono essere conservati nel BMS comune, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE di provenienza dei dati
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alla effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE.
3. I template biometrici sono inseriti nel BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati.
4. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
5. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 14
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.
Articolo 15
Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico
I dati di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono conservati nel BMS comune per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. I dati sono cancellati dal BMS comune in modo automatizzato.