Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/103
Articolo 16
Registrazioni
1. Fatti salvi gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 12/2226 e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione;
b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici;
c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune;
d) la data e l'ora dell'interrogazione;
e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione;
f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;
2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il BMS comune. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
CAPO IV Archivio comune di dati di identità
Articolo 17
Archivio comune di dati di identità
1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 20, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.
2. Il CIR è composto di:
a) un'infrastruttura centrale che sostituisce i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN,
rispettivamente, nella misura in cui conserva i dati di cui all'articolo 18;
b) un canale di comunicazione sicuro tra il CIR, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate a usare il CIR
conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CIR e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN nonché le
infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del CIR e ne assicura la gestione tecnica.
4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identifi cazione di una persona conformemente all'articolo 20, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'ar ticolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'ar ticolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
5. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per il CIR basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.