Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/105

4. L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici degli interessati.

5. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tali verifiche.

6. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.

Articolo 21

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple

1. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all'articolo 29 ha accesso, unicamente ai fini della verifica, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo.

2. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all'articolo 32, le autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.

Articolo 22

Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

1. Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di reati di terrorismo o di altri reati gravi siano conservati nell'Eurodac, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se nell'Eurodac sono presenti dati su una determinata persona.

2. Se nell'Eurodac sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'Eurodac che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità tali che non compromettano la sicurezza dei dati.

La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in Eurodac è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dallo strumento giuridico che disciplina tale accesso.

In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.

Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la mancata richiesta, che deve essere tracciabile nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.

3. Il pieno accesso ai dati contenuti nell'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nello strumento giuridico che disciplina tale accesso.