Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/107

Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22, ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:

a) il riferimento del fascicolo nazionale;

b) la finalità dell'accesso;

c) conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione

e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

6. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interro gazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

7. Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni sono necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali registrazioni.

8. eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella tali registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.

CAPO V Rilevatore di identità multiple

Articolo 25

Rilevatore di identità multiple

1. Al fine di sostenere il funzionamento del CIR e gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e del sistema ECRIS-TCN è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva un fascicolo di conferma dell'i dentità, ai sensi dell'articolo 34, contenente collegamenti tra i dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR e i dati del SIS e che consente il rilevamento delle identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e contrastare la frode di identità.

2. Il MID è composto di:

a) un'infrastruttura centrale che conserva i collegamenti e i riferimenti ai sistemi di informazione dell'UE;

b) un'infrastruttura di comunicazione sicura che collega il MID al SIS e alle infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.

3. eu-LISA provvede allo sviluppo del MID e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 26

Accesso al rilevatore di identità multiple

1. Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29, l'accesso ai dati di cui all'articolo 34 conservati nel MID è concesso:

a) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione conformemente al regolamento (UE)

2018/1862;

b) all'autorità centrale dello Stato membro di condanna quando registra o modifica dati nell'ECRIS-TCN conformemente

all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.

2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all'articolo 34, lettere a) e b), riguardanti i collegamenti rossi di cui all'articolo 32.

3. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all'articolo 33 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento bianco.

4. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all'articolo 31 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del collegamento.